Art. 130

Trasferimento di diritti e obblighi

Trasferimento di diritti e obblighi 1.   Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare il titolare di un’autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito a trasferire in tutto o in parte i suoi diritti e obblighi in relazione alle merci vincolate a tale regime speciale a un importatore, a un esportatore o a qualsiasi altra persona. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando: a) i casi in cui è consentito il trasferimento dei diritti e degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le relative condizioni; b) la forma in cui le autorità doganali autorizzano tale trasferimento dei diritti e degli obblighi; c) le informazioni e i dati necessari per le domande di tale trasferimento dei diritti e degli obblighi e per le relative autorizzazioni. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per il trasferimento dei diritti e degli obblighi del titolare dell’autorizzazione per quanto riguarda le merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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