Art. 128
Scritture
Scritture
1. Il titolare di un’autorizzazione di cui all’, paragrafi 1 e 2, l’importatore o l’esportatore e qualsiasi persona che svolga un’attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l’acquisto delle merci nelle zone franche, tiene scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali e, fatte salve le eccezioni stabilite nella normativa doganale, fornisce tali scritture o le mette a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE.
Tali scritture contengono le informazioni e i dati che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.
2. Si considera che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato rispetti l’obbligo di cui al paragrafo 1 se le sue scritture sono adeguate alla finalità del regime speciale interessato.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando i tipi di informazioni e i dati che devono essere contenuti nelle scritture e le eccezioni all’obbligo di fornire queste ultime o di metterle a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-128