Art. 127
Modifica retroattiva dell’autorizzazione
Modifica retroattiva dell’autorizzazione
1. Su richiesta giustificata del titolare dell’autorizzazione, presentata entro il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’, paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono modificare con effetto retroattivo l’autorizzazione concessa.
Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione può presentare la domanda di modifica dell’autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione, se vi sono merci vincolate al regime doganale pertinente che non è stato appurato.
2. Nella decisione relativa alla modifica retroattiva dell’autorizzazione, le autorità doganali stabiliscono la data a decorrere dalla quale tale modifica ha efficacia.
3. La data a decorrere dalla quale una modifica retroattiva ha efficacia non può essere anteriore a quella dell’autorizzazione.
4. Non sono autorizzate modifiche retroattive nei seguenti casi:
a)
la domanda è presentata dopo che le autorità doganali hanno informato il titolare dell’autorizzazione che intendono procedere all’esame delle merci o effettuare un controllo;
b)
la domanda è presentata dopo che le autorità doganali hanno informato il titolare dell’autorizzazione di aver appurato che i dati contenuti nell’autorizzazione sono inesatti;
c)
la domanda è collegata a un tentativo di frode o abuso da parte del titolare dell’autorizzazione.
5. La domanda di modifica retroattiva non riguarda il periodo di validità dell’autorizzazione concessa.
6. La modifica retroattiva dell’autorizzazione non richiede il parere dell’Autorità doganale dell’UE di cui all’, paragrafi 5 e 6.
Storico versioni
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