Art. 126

Autorizzazioni con effetto retroattivo

Autorizzazioni con effetto retroattivo 1.   Le autorità doganali concedono, su richiesta, un’autorizzazione con effetto retroattivo, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) esistenza di un’esigenza economica certa; b) non vi è stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda; c) il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che: i) tutti i requisiti del regime sono soddisfatti; ii) se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato; iii) tali conti o scritture consentono il controllo del regime; d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compreso, se del caso, l’invalidamento delle dichiarazioni doganali interessate o dei dati forniti o messi a disposizione ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale; e) nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente per lo stesso regime speciale entro tre anni dalla data di accettazione della domanda; f) salvo se la domanda riguardi il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, il parere dell’Autorità doganale dell’UE non è necessario per valutare se la concessione dell’autorizzazione possa ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione; g) la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci; e h) quando una domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, è presentata entro tre anni dalla scadenza dell’autorizzazione originale. 2.   Le autorità doganali possono concedere un’autorizzazione con effetto retroattivo quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata.
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