Art. 126 · Autorizzazioni con effetto retroattivo

Art. 126

Autorizzazioni con effetto retroattivo

Autorizzazioni con effetto retroattivo 1.   Le autorità doganali concedono, su richiesta, un’autorizzazione con effetto retroattivo, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) esistenza di un’esigenza economica certa; b) non vi è stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda; c) il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che: i) tutti i requisiti del regime sono soddisfatti; ii) se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato; iii) tali conti o scritture consentono il controllo del regime; d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compreso, se del caso, l’invalidamento delle dichiarazioni doganali interessate o dei dati forniti o messi a disposizione ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale; e) nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente per lo stesso regime speciale entro tre anni dalla data di accettazione della domanda; f) salvo se la domanda riguardi il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, il parere dell’Autorità doganale dell’UE non è necessario per valutare se la concessione dell’autorizzazione possa ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione; g) la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci; e h) quando una domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, è presentata entro tre anni dalla scadenza dell’autorizzazione originale. 2.   Le autorità doganali possono concedere un’autorizzazione con effetto retroattivo quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata.
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