Art. 126
Autorizzazioni con effetto retroattivo
Autorizzazioni con effetto retroattivo
1. Le autorità doganali concedono, su richiesta, un’autorizzazione con effetto retroattivo, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
esistenza di un’esigenza economica certa;
b)
non vi è stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda;
c)
il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che:
i)
tutti i requisiti del regime sono soddisfatti;
ii)
se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato;
iii)
tali conti o scritture consentono il controllo del regime;
d)
possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compreso, se del caso, l’invalidamento delle dichiarazioni doganali interessate o dei dati forniti o messi a disposizione ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale;
e)
nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente per lo stesso regime speciale entro tre anni dalla data di accettazione della domanda;
f)
salvo se la domanda riguardi il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, il parere dell’Autorità doganale dell’UE non è necessario per valutare se la concessione dell’autorizzazione possa ledere gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione;
g)
la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci; e
h)
quando una domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, è presentata entro tre anni dalla scadenza dell’autorizzazione originale.
2. Le autorità doganali possono concedere un’autorizzazione con effetto retroattivo quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata.
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