Art. 104
Custodia temporanea delle merci
Custodia temporanea delle merci
1. Le merci non unionali restano in custodia temporanea dal momento in cui la persona di cui all’ ne notifica l’arrivo nel territorio doganale dell’Unione in conformità di detto articolo fino al momento in cui sono vincolate a un regime doganale o escono dal territorio doganale dell’Unione oppure fino a quando le autorità doganali regolarizzano la situazione delle merci conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
2. Le merci non unionali che circolano in regime di transito restano in custodia temporanea dopo che la procedura di transito è terminata e fino al momento in cui sono vincolate a un altro regime doganale o escono dal territorio doganale dell’Unione oppure fino a quando le autorità doganali regolarizzano la situazione delle merci conformemente al paragrafo 7.
3. Le merci non unionali in custodia temporanea sono depositate in strutture di deposito per la custodia temporanea autorizzate in conformità dell’ o, ove giustificato, in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali, compresi i luoghi indicati dagli operatori economici di fiducia e certificati.
4. Il titolare di un’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito per la custodia temporanea di cui all’ o la persona che custodisce le merci nei casi in cui siano depositate in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali sono responsabili del rispetto degli obblighi derivanti dal deposito di merci in custodia temporanea, compresa la garanzia che le merci:
a)
non siano sottratte alla vigilanza doganale; e
b)
siano oggetto soltanto di manipolazioni che ne garantiscono la conservazione senza alterarle o modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.
5. Se non diversamente disposto nel diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale o allontanate dal territorio doganale dell’Unione entro 90 giorni dall’inizio della custodia temporanea. In casi eccezionali stabiliti nel diritto doganale, le autorità doganali possono prorogare tale termine.
6. Le merci non unionali in custodia temporanea in luoghi designati o approvati dalle autorità doganali, compresi i luoghi indicati dagli operatori economici di fiducia e certificati, sono vincolate a un regime doganale o sono riesportate entro un termine specifico.
7. Qualora, per un motivo debitamente giustificato, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per rimuovere tali merci conformemente al titolo V, capo 4.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per designare o approvare i luoghi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo e i casi eccezionali in cui il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo possa essere prorogato.
9. In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, una dichiarazione per la custodia temporanea è presentata in conformità delle norme e dei requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2108#art-104