Art. 108
Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea
Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea
1. Un’autorizzazione delle autorità doganali è necessaria per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea. Tale autorizzazione non è necessaria se il gestore della struttura di deposito per la custodia temporanea è l’autorità doganale stessa.
Le condizioni in base alle quali è consentita la gestione della struttura di deposito per la custodia temporanea sono specificate nella suddetta autorizzazione.
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concessa esclusivamente alle persone che:
a)
sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione;
b)
offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; e
c)
costituiscono una garanzia a norma dell’.
Se è costituita una garanzia globale, l’osservanza degli obblighi connessi a tale garanzia è monitorata nel quadro di un audit adeguato.
Si considera che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato soddisfi la condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo se nell’autorizzazione di cui, rispettivamente, all’ o 31 si tiene conto dell’attività relativa alla gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea.
3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione.
4. Il titolare dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 tiene scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali e le fornisce o mette a disposizione nel centro doganale digitale dell’UE.
Tali scritture contengono le informazioni e i dati che consentono alle autorità doganali di sorvegliare la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci immagazzinate.
5. Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un operatore economico di fiducia e certificato rispetti l’obbligo di cui al paragrafo 4 se le sue scritture sono adeguate alla gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea.
6. Le autorità doganali possono consentire al titolare dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 di spostare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito per la custodia temporanea, a condizione che i seguenti tipi di spostamenti non aumentino il rischio di frode:
a)
spostamenti che avvengono sotto la responsabilità di un’autorità doganale;
b)
spostamenti disciplinati da una sola autorizzazione che è rilasciata a un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o a un operatore economico di fiducia e certificato; o
c)
altri casi di spostamenti stabiliti nella normativa doganale.
7. Quando risponda a un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non sia compromessa, le autorità doganali possono consentire il deposito di merci unionali in una struttura di deposito per la custodia temporanea. Tali merci non sono considerate merci in custodia temporanea.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando:
a)
le condizioni per la concessione dell’autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea;
b)
il tipo di informazioni e dati che devono essere contenuti nelle scritture da fornire o mettere a disposizione all’interno del centro doganale digitale dell’UE, ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo;
c)
gli altri casi di spostamenti di merci in custodia temporanea di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente articolo e le relative condizioni.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per gli spostamenti di merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea conformemente al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-108