Art. 109

Ambito di applicazione ed effetto

Ambito di applicazione ed effetto 1.   Le merci non unionali destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione o destinate all’uso o al consumo privato nell’ambito del territorio doganale dell’Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica. 2.   L’immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali. 3.   Le condizioni per vincolare le merci al regime di immissione in libera pratica sono le seguenti: a) i dati richiesti sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione e devono indicare almeno l’identità dell’importatore responsabile delle merci, il venditore, l’acquirente, il produttore, il fornitore del prodotto se diverso dal produttore, e l’operatore economico responsabile nell’Unione a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1020 e dell’ del regolamento (UE) 2023/988, il valore, l’origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci, il riferimento unico della spedizione e la sua ubicazione, nonché l’elenco delle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali; b) nel caso di merci importate da un importatore per le vendite a distanza che ha scelto di avvalersi del regime IOSS, i dati richiesti comprendono, oltre a quelli di cui alla lettera a), le informazioni contenute nelle scritture delle operazioni che rientrano nel regime IOSS, conservate dal soggetto passivo, a norma dell’articolo 369 quinvicies, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE; c) tutti i dazi all’importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono stati pagati o sono garantiti, salvo che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario; d) le merci sono arrivate al luogo di svincolo nel territorio doganale dell’Unione; e e) le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dati che devono essere forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione per vincolare le merci al regime di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, o stabilire deroghe al riguardo giustificate dal tipo di traffico interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-109

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo