Art. 4

Delega di potere

Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando le disposizioni della normativa doganale relative alla fornitura dei dati, alla prova della posizione doganale e all’utilizzo del regime di transito unionale interno si applicano agli scambi di merci unionali di cui all’, paragrafo 4, nonché specificando le semplificazioni di tali disposizioni, a condizione che tali atti delegati non incidano sulla corretta applicazione delle pertinenti misure fiscali. Tali atti delegati possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro.
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