Art. 3

Territorio doganale

Territorio doganale 1.   Il territorio doganale dell’Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo: a) il territorio del Regno del Belgio; b) il territorio della Repubblica di Bulgaria; c) il territorio della Repubblica ceca; d) il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia; e) il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica); f) il territorio della Repubblica di Estonia; g) il territorio dell’Irlanda; h) il territorio della Repubblica ellenica; i) il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla; j) il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare francesi cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); k) il territorio della Repubblica di Croazia; l) il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno; m) il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003; n) il territorio della Repubblica di Lettonia; o) il territorio della Repubblica di Lituania; p) il territorio del Granducato del Lussemburgo; q) il territorio dell’Ungheria; r) il territorio della Repubblica di Malta; s) il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa; t) il territorio della Repubblica d’Austria; u) il territorio della Repubblica di Polonia; v) il territorio della Repubblica portoghese; w) il territorio della Romania; x) il territorio della Repubblica di Slovenia; y) il territorio della Repubblica slovacca; z) il territorio della Repubblica di Finlandia; e za) il territorio del Regno di Svezia. 2.   I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell’Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili: a) per quanto riguarda la Francia, il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française) del 27 settembre 1963, pag. 8679); b) per quanto riguarda Cipro, il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
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