Art. 3
Territorio doganale
Territorio doganale
1. Il territorio doganale dell’Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
a)
il territorio del Regno del Belgio;
b)
il territorio della Repubblica di Bulgaria;
c)
il territorio della Repubblica ceca;
d)
il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia;
e)
il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell’isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica);
f)
il territorio della Repubblica di Estonia;
g)
il territorio dell’Irlanda;
h)
il territorio della Repubblica ellenica;
i)
il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla;
j)
il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d’oltremare francesi cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
k)
il territorio della Repubblica di Croazia;
l)
il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno;
m)
il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003;
n)
il territorio della Repubblica di Lettonia;
o)
il territorio della Repubblica di Lituania;
p)
il territorio del Granducato del Lussemburgo;
q)
il territorio dell’Ungheria;
r)
il territorio della Repubblica di Malta;
s)
il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa;
t)
il territorio della Repubblica d’Austria;
u)
il territorio della Repubblica di Polonia;
v)
il territorio della Repubblica portoghese;
w)
il territorio della Romania;
x)
il territorio della Repubblica di Slovenia;
y)
il territorio della Repubblica slovacca;
z)
il territorio della Repubblica di Finlandia; e
za)
il territorio del Regno di Svezia.
2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell’Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:
a)
per quanto riguarda la Francia, il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française) del 27 settembre 1963, pag. 8679);
b)
per quanto riguarda Cipro, il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
Storico versioni
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