Art. 107

Invalidamento delle informazioni sulla custodia temporanea

Invalidamento delle informazioni sulla custodia temporanea 1.   Se viene a conoscenza del fatto che le merci non saranno introdotte nel territorio doganale dell’Unione, una persona di cui all’, paragrafo 2, invalida quanto prima le relative informazioni sulla custodia temporanea. Se le merci per le quali sono state fornite o rese disponibili informazioni sulla custodia temporanea non sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione entro 30 giorni dalla data in cui tali informazioni sono state fornite o rese disponibili, le autorità doganali invalidano tali dati. Le informazioni sulla custodia temporanea sono invalidate anche in altri casi stabiliti nella normativa doganale. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i casi di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo in cui le informazioni sulla custodia temporanea devono essere invalidate. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l’invalidamento delle informazioni sulla custodia temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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