Art. 105

Informazioni sulla custodia temporanea

Informazioni sulla custodia temporanea 1.   Le merci non unionali per le quali una notifica dell’arrivo delle merci è stata fornita all’autorità doganale o messa a sua disposizione sono oggetto delle informazioni sulla custodia temporanea che contengono tutti i dati necessari per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. 2.   La persona di cui all’, il titolare di un’autorizzazione per la gestione di una struttura di deposito per la custodia temporanea o un’altra persona titolare delle merci fornisce o mette a disposizione le informazioni sulla custodia temporanea al più tardi nel momento in cui le merci sono introdotte nella struttura di deposito per la custodia temporanea o in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali. 3.   Salvo che sia altrimenti disposto, le autorità doganali non esigono che le informazioni sulla custodia temporanea siano fornite o messe a disposizione qualora: a) al più tardi al momento della notifica dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione, la posizione doganale di tali merci quali merci unionali sia determinata in conformità dell’; oppure b) i dati necessari per il regime doganale o la riesportazione siano già stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) specificando ulteriormente i casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo in cui le autorità doganali non devono richiedere che le informazioni sulla custodia temporanea siano fornite o messe a disposizione; b) stabilendo i dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia temporanea. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per presentare le informazioni sulla custodia temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-105

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo