Art. 106
Modifica delle informazioni sulla custodia temporanea
Modifica delle informazioni sulla custodia temporanea
1. Le persone di cui all’, paragrafo 2, modificano uno o più dati delle informazioni sulla custodia temporanea:
a)
se vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture; oppure
b)
se un’autorità doganale chiede loro di farlo a causa dell’inaccuratezza o dell’incompletezza dei dati o di problemi connessi alla qualità dei dati.
2. Le persone di cui all’, paragrafo 2, non modificano le informazioni sulla custodia temporanea se:
a)
le autorità doganali le hanno informate che intendono procedere all’esame delle merci;
b)
le autorità doganali le hanno informate che hanno appurato che i dati forniti o messi a disposizione sono inesatti; oppure
c)
le merci sono state allontanate dalla struttura di deposito per la custodia temporanea, salvo che sia altrimenti disposto.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici in cui modificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per modificare, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni cui fa riferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2108#art-106