Art. 102
Trasporto fino al luogo appropriato
Trasporto fino al luogo appropriato
1. Il trasportatore che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle loro eventuali istruzioni, all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.
2. L’introduzione delle merci in una zona franca è effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre, senza attraversamento di un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.
3. Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non possano adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1, i trasportatori informano senza indugio le autorità doganali della situazione e dell’ubicazione precisa delle merci.
4. Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 o della nave o dell’aeromobile e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 3 e per garantire, all’occorrenza, che le merci siano successivamente trasportate ad un ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da tali autorità o in una zona franca.
5. Le autorità doganali possono sottoporre a controlli doganali le merci che si trovano ancora al di fuori del territorio doganale dell’Unione, in seguito a un accordo concluso con il paese terzo interessato. Le autorità doganali trattano tali merci allo stesso modo delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, norme speciali possono applicarsi alle merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo, al traffico di importanza economica trascurabile o alle merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.
7. Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto o alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell’Unione senza fare scalo all’interno di tale territorio.
Storico versioni
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