Art. 133

Obbligo dell’autorità giudiziaria nazionale

In vigore dal 11 mar 2026
Obbligo dell’autorità giudiziaria nazionale L’autorità giudiziaria nazionale adita con un’azione relativa ad un disegno o modello dell’UE diversa da quelle contemplate all’ considera valido il disegno o modello. Si applicano tuttavia, mutatis mutandis, l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 2.
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