Art. 129
Misure provvisorie e cautelari
In vigore dal 11 mar 2026
Misure provvisorie e cautelari
1. In relazione a un disegno o modello dell’UE può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli dell’UE, l’applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, contemplate dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando in forza del presente regolamento sia riconosciuta a un tribunale dei disegni e modelli dell’UE di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito.
2. Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello dell’UE sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. Si applica tuttavia mutatis mutandis l’, paragrafo 2.
3. Un tribunale dei disegni e modelli dell’UE la cui competenza è fondata sull’, paragrafi 1, 2, 3 o 4, del presente regolamento è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione prescritte dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, sono applicabili nel territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.
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