Art. 129

Misure provvisorie e cautelari

In vigore dal 11 mar 2026
Misure provvisorie e cautelari 1.   In relazione a un disegno o modello dell’UE può essere chiesta alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli dell’UE, l’applicazione di misure provvisorie, anche di natura cautelare, contemplate dalla legge di detto Stato in relazione al disegno o modello nazionale, anche quando in forza del presente regolamento sia riconosciuta a un tribunale dei disegni e modelli dell’UE di un altro Stato membro la competenza a conoscere nel merito. 2.   Nei procedimenti in cui si chiedono misure provvisorie e cautelari, sono ammissibili le eccezioni di nullità del disegno o modello dell’UE sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità. Si applica tuttavia mutatis mutandis l’, paragrafo 2. 3.   Un tribunale dei disegni e modelli dell’UE la cui competenza è fondata sull’, paragrafi 1, 2, 3 o 4, del presente regolamento è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione prescritte dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, sono applicabili nel territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-129

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo