Art. 128

Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello

In vigore dal 11 mar 2026
Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello 1.   Se un tribunale dei disegni e modelli dell’UE accerta che il convenuto ha contraffatto un disegno o modello dell’UE o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un’ordinanza vietandogli di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione del disegno o modello dell’UE, a meno che non vi si oppongano motivi particolari. Prende anche, in conformità del diritto nazionale, le misure dirette a garantire l’osservanza del divieto. 2.   Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE può anche applicare le misure o ordinanze ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportune nelle circostanze del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-128

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello (Art. 128 Regolamento (UE) 2026/715) — Testo vigente | Portale Normativo