Art. 128
Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello
In vigore dal 11 mar 2026
Sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello
1. Se un tribunale dei disegni e modelli dell’UE accerta che il convenuto ha contraffatto un disegno o modello dell’UE o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un’ordinanza vietandogli di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione del disegno o modello dell’UE, a meno che non vi si oppongano motivi particolari. Prende anche, in conformità del diritto nazionale, le misure dirette a garantire l’osservanza del divieto.
2. Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE può anche applicare le misure o ordinanze ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportune nelle circostanze del caso.
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