Art. 134
Azioni intentate parallelamente sulla base di disegni o modelli dell’UE e di disegni o modelli nazionali
In vigore dal 11 mar 2026
Azioni intentate parallelamente sulla base di disegni o modelli dell’UE e di disegni o modelli nazionali
1. Qualora siano promosse azioni per contraffazione o relative a una minaccia di contraffazione per le stesse ragioni e tra le stesse parti davanti ai giudici di Stati membri diversi, aditi rispettivamente sulla base di un disegno o modello dell’UE e di un disegno o modello nazionale che dia adito a un cumulo di protezione, il giudice adito in secondo luogo deve, anche d’ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in primo luogo. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento pendente dinanzi a sé se la competenza dell’altro giudice è contestata.
2. Il tribunale dei disegni e modelli dell’UE adito in un’azione per contraffazione o relativa a una minaccia di contraffazione sulla base di un disegno o modello dell’UE respinge l’azione quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in base ad un disegno o modello che dia adito a un cumulo di protezione.
3. Il giudice adito in un’azione per contraffazione o relativa a una minaccia di contraffazione di un disegno o modello nazionale respinge l’azione quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le medesime parti in relazione a un disegno o modello dell’UE che dia adito a un cumulo di protezione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle misure provvisorie e cautelari.
Storico versioni
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