Art. 132

Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli dell’UE

In vigore dal 11 mar 2026
Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli dell’UE 1.   Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza a norma dell’, paragrafo 1, gli organi giurisdizionali che sarebbero competenti per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti un disegno o modello nazionale in tale Stato membro sono competenti in ordine alle azioni riguardanti un disegno o modello dell’UE diverse dalle azioni di cui all’. 2.   Qualora nessun organo giurisdizionale abbia competenza a norma dell’, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo in ordine ad azioni riguardanti un disegno o modello dell’UE diverse da quelle di cui all’, tali azioni possono essere proposte dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’Ufficio ha sede.
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