Art. 20

Accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina

In vigore dal 24 feb 2026
Accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina 1.   Le condizioni finanziarie dettagliate del prestito a sostegno dell’Ucraina sono specificate nell’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina. 2.   Oltre agli elementi previsti all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina include i requisiti seguenti: a) il prestito a sostegno dell’Ucraina deve essere un prestito con diritto di rivalsa limitato che diventi esigibile al verificarsi di un fattore di attivazione del rimborso quale definito alla lettera j); b) a titolo di garanzia per il prestito a sostegno dell’Ucraina, l’Ucraina fornisce all’Unione un’interessenza sul suo diritto ad ottenere riparazioni dalla Russia. Il valore di tale interessenza di garanzia è in qualsiasi momento pari al valore dei fondi erogati nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina; c) i diritti, le responsabilità e l’obbligo previsti dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina di cui all’ del regolamento (UE) 2024/792 si applicano all’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina e ai fondi in esso contenuti; d) l’importo dell’assistenza di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento deve essere attuato conformemente al capo III del regolamento (UE) 2024/792, ad eccezione delle norme relative alla durata e al rimborso del prestito, compresa la sovvenzione per gli oneri finanziari, di cui all’, che devono essere disciplinate dal presente regolamento; e) l’Ucraina utilizza gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l’Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792, anche oltre il periodo di disponibilità di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento; f) la Commissione ha il diritto di monitorare le attività, le spese e le misure di cui al capo IV del presente regolamento svolte dalle autorità ucraine durante l’intero ciclo del progetto; g) l’Ucraina deve informare immediatamente la Commissione in caso di mancata attuazione di un progetto di contratto o di accordo finanziato attraverso il prestito a sostegno dell’Ucraina; h) l’Ucraina continua a rispettare il prerequisito stabilito all’, paragrafo 1; i) l’Ucraina non annulla alcuna misura adottata nell’ambito di altri strumenti di sostegno attuali o precedenti forniti dall’Unione o dall’FMI in materia di lotta contro la corruzione; j) l’Ucraina deve essere responsabile del rimborso del capitale del prestito a sostegno dell’Ucraina entro 30 giorni se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, ciascuna delle quali costituisce un fattore di attivazione del rimborso ai fini del presente regolamento: i) il ricevimento da parte dell’Ucraina di denaro contante a titolo di riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria da parte della Russia, fino a concorrenza dell’importo di tale liquidazione; ii) il decorso di 90 giorni dal ricevimento da parte dell’Ucraina di attività non monetarie a titolo di riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria da parte della Russia, ad eccezione di territorio, fino a concorrenza dell’importo di tale liquidazione che deve essere determinato da una valutazione indipendente. Su richiesta dell’Ucraina e se strettamente giustificato, la Commissione può concedere una proroga di tale termine; iii) la violazione da parte dell’Ucraina di quanto stabilito alla lettera h); o iv) la constatazione del fatto che, in relazione alla gestione del prestito a sostegno dell’Ucraina, l’Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; k) l’Ucraina è tenuta a rimborsare il prestito a sostegno dell’Ucraina: i) qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera j), punti i) e ii), per un importo del valore monetario delle riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria da parte della Russia pari alla quota che rappresenta nel prestito a sostegno dell’Ucraina in essere rispetto alla somma dei valori del prestito a sostegno dell’Ucraina in essere, di eventuali prestiti per riparazioni concessi dai membri del G7 in essere e di eventuali passività in essere nell’ambito dei prestiti ERA; ii) qualora sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera j), punto iii), per l’intero prestito a sostegno dell’Ucraina in essere; iii) qualora sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera j), punto iv), per il valore della frode, della corruzione o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione; l) gli importi del prestito a sostegno dell’Ucraina non coperti dagli obblighi di rimborso di cui alla lettera k) devono restare dovuti fino al verificarsi di futuri eventi attivatori del rimborso; m) in caso di pagamenti o recuperi, l’Ucraina deve indicare le corrispondenti quote del prestito a sostegno dell’Ucraina che sono oggetto di rimborso o recupero; n) l’Unione ha il diritto di usare i beni russi bloccati nell’Unione per rimborsare il prestito, nel totale rispetto del diritto dell’Unione e internazionale; o) l’Ucraina deve provvedere a che le procedure di appalto e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti sostenuti dal prestito a sostegno dell’Ucraina prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e degli Stati membri. L’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina include anche qualsiasi altro obbligo necessario per l’attuazione del prestito a sostegno dell’Ucraina, compresi quelli necessari per attuare l’ del presente regolamento. 3.   Il mancato rispetto dei termini dell’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina costituisce per la Commissione un motivo per sospendere o annullare, in tutto o in parte, il versamento della rata o delle frazioni. Il mancato rispetto dei termini di rimborso dell’accordo di prestito a sostegno all’Ucraina costituisce altresì un motivo che determina l’esigibilità della totalità dell’importo in essere del prestito a sostegno dell’Ucraina ovvero di una sua parte. 4.   Previa richiesta, l’accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Accordo di prestito a sostegno dell’Ucraina (Art. 20 Regolamento (UE) 2026/467) — Testo vigente | Portale Normativo