Art. 22

Sovvenzione per gli oneri finanziari

In vigore dal 24 feb 2026
Sovvenzione per gli oneri finanziari 1.   In deroga all’articolo 223, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e compatibilmente con le risorse disponibili, l’Unione può farsi carico degli oneri finanziari di un prestito all’Ucraina che questa dovrebbe altrimenti sostenere («sovvenzione per gli oneri finanziari»). Tali oneri finanziari constano dei costi di servizio del prestito (costi di finanziamento, costi di gestione della liquidità e costo del servizio per le spese amministrative generali relative all’assunzione e all’erogazione di prestiti). 2.   L’Ucraina può richiedere ogni anno la sovvenzione per gli oneri finanziari. La Commissione può concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari per un importo non superiore ai limiti degli stanziamenti disponibili nel contesto della procedura di bilancio.
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Sovvenzione per gli oneri finanziari (Art. 22 Regolamento (UE) 2026/467) — Testo vigente | Portale Normativo