Art. 18
Modifica di accordi o contratti quadro
In vigore dal 24 feb 2026
Modifica di accordi o contratti quadro
1. Laddove le attività, le spese e le misure relative ai prodotti per la difesa siano realizzate all’interno dell’Unione mediante i metodi di cui all’, paragrafo 8, primo comma, lettera b) o c), le norme previste ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano a un accordo o contratto quadro esistente che abbia per oggetto l’acquisto di prodotti per la difesa, sia utilizzato in tale metodo di attuazione e non preveda la possibilità di una sua modifica sostanziale. Per l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo l’amministrazione aggiudicatrice che ha concluso l’accordo o contratto quadro necessita del previo consenso dell’impresa con la quale lo ha concluso.
2. L’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro partecipante può modificare un accordo o contratto quadro esistente per prodotti per la difesa che sia stato concluso con un’impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli previsti all’, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento al fine di aggiungere l’Ucraina come parte del medesimo accordo o contratto quadro.
3. In deroga all’, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro partecipante può apportare modifiche sostanziali ai quantitativi stabiliti in un accordo o contratto quadro il cui valore stimato superi le soglie previste all’ della direttiva 2009/81/CE qualora l’accordo o contratto quadro sia stato concluso con un’impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli previsti all’, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e nella misura in cui la modifica sia strettamente necessaria per l’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 3, il valore di riferimento è costituito dal valore aggiornato laddove il contratto preveda una clausola di indicizzazione.
5. Qualora modifichi un accordo o contratto quadro nei casi di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.
6. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, tra le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti dell’accordo o contratto quadro si applica il principio della parità di diritti e di obblighi, in particolare per quanto riguarda il costo dei quantitativi ulteriori acquisiti.
Storico versioni
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