Art. 5
Prerequisiti per l’assistenza nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina
In vigore dal 24 feb 2026
Prerequisiti per l’assistenza nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina
1. La concessione dell’assistenza nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina è subordinata al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto comprendono la lotta contro la corruzione.
2. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare anteriormente all’adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’ e allo svincolo dei fondi di cui all’. Tale monitoraggio tiene inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del suo monitoraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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