Art. 4
Assistenza disponibile nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina
In vigore dal 24 feb 2026
Assistenza disponibile nell’ambito del prestito a sostegno dell’Ucraina
1. Il prestito a sostegno dell’Ucraina ammonta a un importo massimo di 90 000 000 000 EUR. Tale importo è messo a disposizione dell’Ucraina in funzione del suo fabbisogno di finanziamenti, come previsto nella strategia di finanziamento dell’Ucraina approvata in conformità dell’.
2. Il prestito a sostegno dell’Ucraina è disponibile fino al 31 dicembre 2027. Tale prestito è messo a disposizione dalla Commissione a rate che possono essere erogate all’Ucraina in una o più frazioni. L’erogazione di tutte queste frazioni avviene entro il 31 dicembre 2028.
3. Qualora nel corso del periodo di disponibilità del prestito a sostegno dell’Ucraina il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca drasticamente, anche nell’eventualità di un risarcimento a opera della Russia dei danni di guerra inflitti all’Ucraina, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, può ridurre l’importo non erogato del prestito a sostegno dell’Ucraina o cancellarlo.
4. In virtù dell’articolo 332 TFUE, gli Stati membri non partecipanti hanno diritto a una rettifica in conformità dell’ del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 per le spese derivanti dall’attuazione della cooperazione rafforzata finanziate dal bilancio votato, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, le quali sono poste a carico del bilancio dell’Unione. Tale rettifica include in particolare i costi di servizio del prestito e le attivazioni della garanzia.
Storico versioni
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