Art. 3
Definizioni
In vigore dal 24 feb 2026
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«prodotto per la difesa»: beni, servizi e lavori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all’ della stessa;
2)
«Stato EFTA-SEE»: un membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è anche membro dello Spazio economico europeo (SEE);
3)
«prestiti ERA»: prestiti bilaterali ammissibili e il prestito di assistenza macrofinanziaria dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/2773;
4)
«Stato membro non partecipante»: uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione (UE) 2026/258;
5)
«Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione (UE) 2026/258;
6)
«altri prodotti a scopi di difesa»: beni, servizi e lavori diversi da quelli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all’ della stessa, che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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