Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 feb 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «prodotto per la difesa»: beni, servizi e lavori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all’ della stessa; 2) «Stato EFTA-SEE»: un membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è anche membro dello Spazio economico europeo (SEE); 3) «prestiti ERA»: prestiti bilaterali ammissibili e il prestito di assistenza macrofinanziaria dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/2773; 4) «Stato membro non partecipante»: uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione (UE) 2026/258; 5) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione (UE) 2026/258; 6) «altri prodotti a scopi di difesa»: beni, servizi e lavori diversi da quelli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all’ della stessa, che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa.
Storico versioni

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