Art. 19

Attribuzione volontaria di priorità a prodotti per la difesa

In vigore dal 24 feb 2026
Attribuzione volontaria di priorità a prodotti per la difesa 1.   Ai soli fini del presente regolamento e qualora l’Ucraina si trovi ad affrontare gravi difficoltà nell’effettuare o nell’eseguire un contratto per l’approvvigionamento di prodotti per la difesa che sono urgentemente necessari e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all’, paragrafo 4 o 5, un operatore economico e lo Stato membro partecipante nel cui territorio è situato il suo sito di produzione possono presentare congiuntamente alla Commissione la richiesta di adottare una misura di attribuzione di priorità che classifichi prioritario un determinato ordine relativo a tali prodotti fabbricati dall’operatore economico. 2.   La richiesta congiunta di cui al paragrafo 1 include gli elementi seguenti: a) la richiesta iniziale dell’Ucraina; b) l’elenco dei prodotti oggetto della misura di attribuzione di priorità, le relative specifiche e i quantitativi che devono essere forniti; c) i termini entro cui la consegna dei prodotti per la difesa deve essere ultimata; d) la prova che l’operatore economico non può soddisfare la richiesta dell’Ucraina di cui alla lettera a) senza una misura di attribuzione di priorità; e e) l’indicazione di un prezzo equo e ragionevole al quale la misura di attribuzione di priorità potrebbe essere effettuata nonché gli elementi a sostegno di tale prezzo. 3.   Quando riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione la valuta senza indebito ritardo. 4.   La Commissione basa la valutazione di cui al paragrafo 3 su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, al fine di determinare se l’attribuzione di priorità sia indispensabile per affrontare le gravi difficoltà di cui al paragrafo 1. 5.   Se la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che l’attribuzione di priorità è indispensabile, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una misura di attribuzione di priorità che stabilisce: a) la base giuridica della richiesta classificata prioritaria che l’operatore economico deve rispettare; b) l’elenco dei prodotti oggetto della richiesta classificata prioritaria, le relative specifiche e i quantitativi che devono essere forniti; c) i termini entro cui la richiesta classificata prioritaria deve essere soddisfatta; d) i beneficiari della richiesta classificata prioritaria; e) la portata degli obblighi contrattuali su cui prevale la richiesta classificata prioritaria; f) l’esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 7; e g) le sanzioni previste ai paragrafi da 12 a 18 in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall’atto di esecuzione. L’atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 6.   La misura di attribuzione di priorità di cui al paragrafo 5: a) è eseguita a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall’operatore economico nell’ottemperare alla misura di attribuzione di priorità rispetto agli obblighi contrattuali esistenti; e b) ha precedenza su qualsiasi obbligo contrattuale di diritto pubblico o privato relativo ai prodotti per la difesa oggetto della misura di attribuzione di priorità, alle condizioni stabilite nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5. 7.   L’operatore economico soggetto a una misura di attribuzione di priorità a norma del paragrafo 5 non è responsabile di eventuali violazioni di obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro partecipante, a condizione che: a) la violazione dell’obbligo contrattuale sia strettamente necessaria per rispettare l’attribuzione di priorità richiesta; b) l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 sia stato rispettato; e c) la richiesta di cui al paragrafo 1 non avesse il solo scopo di evitare indebitamente un precedente obbligo di prestazione previsto dal diritto pubblico o privato. 8.   L’operatore economico soggetto a una misura di attribuzione di priorità può chiedere alla Commissione di modificare l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 nel caso in cui ritenga tale modifica debitamente giustificata per uno dei motivi seguenti: a) l’operatore economico non è in grado di dare seguito alla misura di attribuzione di priorità a causa di un’insufficiente potenzialità o capacità produttiva, anche in caso di trattamento preferenziale della richiesta; b) la soddisfazione della misura di attribuzione di priorità comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l’operatore economico. 9.   L’operatore economico fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza della richiesta di modifica di cui al paragrafo 8. 10.   Sulla base dell’esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall’operatore economico la Commissione, previa consultazione e previo accordo dello Stato membro partecipante nel cui territorio è situato il pertinente sito di produzione dell’operatore economico interessato, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l’operatore economico interessato dagli obblighi di cui al presente articolo. 11.   L’operatore economico che, dopo avere accettato espressamente di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l’obbligo di dare priorità a tali ordini è soggetto alle ammende previste ai paragrafi da 12 a 18, ad eccezione dei casi in cui: a) l’operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata prioritaria a causa di un’insufficiente potenzialità o capacità produttiva ovvero per motivi tecnici; o b) l’esecuzione o il completamento della richiesta comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l’operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa. Le entrate derivanti dalle ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per un programma di assistenza esterna cui l’Ucraina è ammissibile. 12.   Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere agli operatori economici ammende non superiori a 300 000 EUR quando l’operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l’obbligo di onorare la richiesta classificata prioritaria a norma del presente articolo. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 13.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 12, la Commissione dà all’operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato conformemente al paragrafo 15. La Commissione tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati dall’operatore economico al fine di determinare se le ammende siano da ritenersi necessarie e proporzionate. 14.   Nel determinare l’importo dell’ammenda la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, considerando tra l’altro se l’operatore economico abbia parzialmente onorato l’ordine classificato prioritario o la richiesta classificata prioritaria. 15.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 12, la Commissione verifica che gli operatori economici interessati abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito: a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni in relazione alle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a). 16.   Gli operatori economici interessati possono presentare alla Commissione osservazioni sulle constatazioni preliminari della medesima entro il termine ivi fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi. 17.   La Commissione basa l’imposizione di ammende esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi. 18.   Dopo avere informato gli operatori economici interessati delle proprie constatazioni preliminari di cui al paragrafo 15, la Commissione, su richiesta, dà accesso al suo fascicolo nel rispetto di una procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla tutela dei propri segreti aziendali, o al fine di tutelare i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri partecipanti, segnatamente gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri partecipanti. Il presente paragrafo non impedisce alla Commissione la divulgazione e l’utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l’esistenza di una violazione. 19.   Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti degli Stati membri partecipanti di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
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Attribuzione volontaria di priorità a prodotti per la difesa (Art. 19 Regolamento (UE) 2026/467) — Testo vigente | Portale Normativo