Art. 23
Sviluppi futuri
In vigore dal 6 feb 2026
Sviluppi futuri
Entro il 31 dicembre 2028 l’Agenzia, tenendo conto del lavoro dell’impresa comune «Ferrovie europee» istituita al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2085 e delle specifiche comuni di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento, formula una raccomandazione all’attenzione della Commissione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796 per l’aggiornamento delle specifiche funzionali e tecniche stabilite nel presente regolamento con gli obiettivi elencati di seguito, effettuando anche una valutazione d’impatto di tale raccomandazione a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/796:
(a)
riflettere gli sviluppi normativi e tecnici che interessano il sistema ferroviario;
(b)
convertire l’elenco dei requisiti in materia di dati specifici sulla base di norme nazionali valutate positivamente di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento in specifiche armonizzate, casi specifici o punti in sospeso, a seconda dei casi;
(c)
chiudere l’elenco dei punti in sospeso di cui all’allegato, appendice B, del presente regolamento;
(d)
aggiornare i riferimenti alle specifiche di cui all’ del presente regolamento;
(e)
nell’ambito delle specifiche tecniche di cui all’allegato, appendice C, del presente regolamento, assicurare una transizione adeguata e retrocompatibile dai documenti tecnici di cui al presente regolamento e da altre specifiche compatibili e interoperabili con tali documenti alle pertinenti norme europee di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:253:oj#art-23