Art. 19

Soluzioni innovative

In vigore dal 6 feb 2026
Soluzioni innovative 1.   Se intende utilizzare una soluzione innovativa per un’applicazione telematica non prevista dal presente regolamento, una parte interessata dalle applicazioni telematiche presenta alla Commissione la documentazione tecnica associata alla soluzione innovativa proposta a fini di analisi, dichiarando in che modo può essere assicurata l’interoperabilità delle interfacce con altre parti interessate dalle applicazioni telematiche conformi. A norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796, la Commissione chiede il parere dell’Agenzia sulla soluzione innovativa proposta. 2.   Se il parere dell’Agenzia è negativo, la soluzione innovativa proposta non può essere applicata. 3.   In caso di parere positivo dell’Agenzia, per consentire l’uso di tale soluzione innovativa si elaborano l’opportuna specifica funzionale e di interfaccia e la procedura di prova, che successivamente possono essere incluse nell’ambito del processo di revisione di cui all’ della direttiva (UE) 2016/797. 4.   In aggiunta al paragrafo 3, nel suo parere positivo l’Agenzia può ritenere che la soluzione innovativa costituisca uno strumento di conformità accettabile ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797. In tal caso il parere positivo può essere utilizzato per valutare la conformità della soluzione innovativa al presente regolamento.
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