Art. 10

Qualità dei dati

In vigore dal 6 feb 2026
Qualità dei dati 1.   L’Agenzia e ciascuna parte interessata dalle applicazioni telematiche provvedono affinché i propri dati di riferimento siano conformi ai criteri di qualità dei dati e ai valori nominali di cui al punto 1.5 dell’allegato e soddisfino un livello adeguato di integrità e affidabilità. 2.   Qualora condivida i dati, o vi conceda l’accesso a norma del presente regolamento, una parte interessata dalle applicazioni telematiche provvede affinché i dati soddisfino un livello adeguato di integrità e affidabilità e contengano i dati di riferimento di cui al paragrafo 1. Tale parte inoltre si adopera per rispettare i valori nominali di cui al punto 1.5 dell’allegato, con un margine di tolleranza del 5 % per ciascuno dei criteri di qualità dei dati fissati nello stesso punto. 3.   Ciascuna parte interessata dalle applicazioni telematiche assicura che i dati replicati dal deposito centrale comune conservino lo stesso livello di qualità. 4.   Qualora condivida i dati, o vi conceda l’accesso a norma del presente regolamento, una parte interessata dalle applicazioni telematiche effettua controlli di garanzia della qualità. Eventuali carenze riscontrate nella qualità dei dati sono corrette quanto prima. 5.   Ciascuna parte interessata dalle applicazioni telematiche stabilisce procedure per i controlli di garanzia della qualità periodici rispetto a ciascuno dei criteri di qualità dei dati, almeno per una selezione delle tratte e delle posizioni di riferimento.
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