Art. 9

Governance dei dati di riferimento comuni

In vigore dal 6 feb 2026
Governance dei dati di riferimento comuni 1.   L’Agenzia fornisce applicazioni web alle parti interessate dalle applicazioni telematiche per consentire loro di presentare richieste di assegnazione dei codici e di aggiornamento degli elementi di dati associati. L’Agenzia definisce e pubblica un manuale utente, in cui si descrivono le diverse funzioni delle applicazioni web. 2.   L’Agenzia definisce, pubblica e applica le procedure per la gestione delle richieste di assegnazione di codici e di aggiornamento degli elementi di dati associati, compresi i regimi linguistici associati a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2016/796 e i relativi termini. Il manuale fornisce orientamenti alle parti interessate dalle applicazioni telematiche per la presentazione delle richieste. 3.   L’Agenzia gestisce e assegna dati di riferimento comuni sotto forma di identificativi unici di riferimento («codici»), utilizzati o destinati a essere utilizzati dalle parti interessate dalle applicazioni telematiche in relazione ai processi di cui all’, paragrafo 1, per individuare gli elementi di dati seguenti: (a) soggetti («codici dell’organizzazione») che partecipano alla condivisione dei dati conformemente agli atti adottati a norma della direttiva (UE) 2016/797 o della direttiva (UE) 2016/798, o ancora della direttiva n. 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 1.2.1 dell’allegato; (b) punti geografici («codici di localizzazione») di cui al punto 1.2.2 dell’allegato; (c) aspetti relativi all’emissione di biglietti («elenchi di codici per l’emissione di biglietti») di cui al punto 4.8 dell’allegato. 4.   Una parte interessata dalle applicazioni telematiche presenta all’Agenzia richieste di assegnazione dei codici. La richiesta è conforme alle specifiche per i dati di riferimento comuni, di cui al punto 1.2 dell’allegato. 5.   Se una parte interessata dalle applicazioni telematiche presenta una richiesta di assegnazione di un codice per un’ubicazione nell’Unione che non rientra nell’ambito di applicazione della rete ferroviaria dell’Unione di cui all’allegato I, punto 1, della direttiva (UE) 2016/797, l’Agenzia assegna un codice di localizzazione come estensione virtuale della rete ferroviaria («codice di localizzazione virtuale») nei casi seguenti: (a) se la posizione è utilizzata da servizi di trasporto che sostituiscono temporaneamente i servizi di trasporto ferroviario; (b) se la posizione è utilizzata da servizi di trasporto venduti come servizi di trasporto ferroviario che non sono gestiti da imprese ferroviarie; (c) se la posizione è considerata una metastazione. 6.   L’Agenzia provvede affinché la posizione dei codici di localizzazione assegnati sia specificata in relazione ai pertinenti dati dell’infrastruttura disponibili nel registro dell’infrastruttura ferroviaria («RINF»), di cui all’articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797, e conserva tali codici. 7.   Entro il 2 settembre 2026 ciascun gestore dell’infrastruttura e ciascun operatore di impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci, o un altro soggetto competente stabilito nell’Unione e designato da uno di essi, specificano la posizione dei codici di localizzazione loro assegnati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, in relazione ai pertinenti dati sull’infrastruttura disponibili nel RINF. 8.   Una parte interessata dalle applicazioni telematiche che, per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, faccia riferimento a un nodo di accesso o a un titolare dei dati attraverso punti di accesso nazionali, utilizza i dati di riferimento comuni gestiti e assegnati come identificativi europei («EU-Ids») dall’Agenzia a norma del presente articolo.
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