Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 6 feb 2026
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci» di cui all’allegato II, punto 1, lettera b), terzo trattino, della direttiva (UE) 2016/797, descritte al punto 2.6 di tale allegato, in relazione ai processi seguenti:
(a)
per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario di merci e passeggeri:
i)
gestione della capacità;
ii)
preparazione del treno;
iii)
gestione del traffico;
(b)
solo per quanto riguarda i servizi di trasporto di merci per ferrovia: gestione dei carri merci e del loro carico;
(c)
solo per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri:
i)
emissione di biglietti ferroviari;
ii)
informazioni di viaggio ai passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. Il presente regolamento si applica al sistema ferroviario dell’Unione come definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/797.
3. Il presente regolamento non si applica ai servizi di trasporto ferroviario in uscita dall’Unione o in entrata nell’Unione da o verso un paese terzo che non sono soggetti a norme analoghe in virtù di un accordo internazionale. Le parti interessate dalle applicazioni telematiche possono tuttavia applicare misure alternative tra la frontiera e la stazione di frontiera designata per le operazioni transfrontaliere.
Storico versioni
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