Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 6 feb 2026
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci» di cui all’allegato II, punto 1, lettera b), terzo trattino, della direttiva (UE) 2016/797, descritte al punto 2.6 di tale allegato, in relazione ai processi seguenti: (a) per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario di merci e passeggeri: i) gestione della capacità; ii) preparazione del treno; iii) gestione del traffico; (b) solo per quanto riguarda i servizi di trasporto di merci per ferrovia: gestione dei carri merci e del loro carico; (c) solo per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri: i) emissione di biglietti ferroviari; ii) informazioni di viaggio ai passeggeri nel trasporto ferroviario. 2.   Il presente regolamento si applica al sistema ferroviario dell’Unione come definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/797. 3.   Il presente regolamento non si applica ai servizi di trasporto ferroviario in uscita dall’Unione o in entrata nell’Unione da o verso un paese terzo che non sono soggetti a norme analoghe in virtù di un accordo internazionale. Le parti interessate dalle applicazioni telematiche possono tuttavia applicare misure alternative tra la frontiera e la stazione di frontiera designata per le operazioni transfrontaliere.
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