Art. 4
Condivisione dei dati tra le parti interessate dalle applicazioni telematiche e diritti di accesso ai dati
In vigore dal 6 feb 2026
Condivisione dei dati tra le parti interessate dalle applicazioni telematiche e diritti di accesso ai dati
1. Se sono titolari di diritti od obblighi sanciti da disposizioni giuridiche o contrattuali in relazione ai servizi di trasporto ferroviario e ai processi correlati di cui all’, paragrafo 1, le parti interessate dalle applicazioni telematiche coinvolte in tali servizi e processi si garantiscono reciprocamente l’accesso a fini di utilizzo o condividono i dati specificati nell’allegato che sono necessari per lo svolgimento di tali processi.
Fatta eccezione per i processi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), i diritti e gli obblighi di cui al primo comma possono anche scaturire dalla responsabilità operativa di qualsiasi soggetto coinvolto in tali processi.
2. Su richiesta motivata della Commissione, di un organismo dell’Unione o di un ente pubblico, le parti interessate dalle applicazioni telematiche che sono titolari dei dati specificati nell’allegato concedono gratuitamente l’accesso diretto a dati grezzi specifici per una delle finalità seguenti:
(a)
il monitoraggio della realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico o della rete transeuropea dei trasporti;
(b)
lo sviluppo dell’interoperabilità e della sicurezza del sistema ferroviario dell’Unione;
(c)
il monitoraggio o il controllo del flusso di passeggeri o merci nell’Unione.
Storico versioni
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