Art. 5
Accesso ai dati sul traffico ferroviario e ai dati sulla composizione dei treni
In vigore dal 6 feb 2026
Accesso ai dati sul traffico ferroviario e ai dati sulla composizione dei treni
1. Oltre agli obblighi di cui all’ del presente regolamento, ciascun gestore dell’infrastruttura o, se del caso, un operatore di impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci concede alle parti interessate dalle applicazioni telematiche a norma dell’, paragrafo 1, l’accesso attraverso un’interfaccia utente web (web user interface, «web UI») comune dell’Unione nel settore della gestione del traffico, di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento, e nell’ambito del pacchetto minimo di accesso di cui all’allegato II, punto 1, della direttiva 2012/34/UE, ai dati grezzi seguenti, conformemente alle specifiche e alle condizioni di accesso stabilite nell’allegato:
(a)
i dati sull’orario di servizio, di cui all’allegato, punto 2.3.10, del presente regolamento, generati dai gestori dell’infrastruttura o, se del caso, dal titolare dei dati;
(b)
i dati sul traffico ferroviario, di cui all’allegato, punto 2.6, del presente regolamento, generati dai gestori dell’infrastruttura nella loro veste di titolari di tali dati;
(c)
i dati sulla composizione dei treni, di cui all’allegato, punto 2.5.1, del presente regolamento, ricevuti dalle imprese ferroviarie nella loro veste di titolari di tali dati;
(d)
la registrazione storica dei dati dei treni, di cui all’allegato, punto 2.7, del presente regolamento.
2. L’accesso ai dati di cui al paragrafo 1 è pubblico e gratuito attraverso una web UI comune dell’Unione accessibile al pubblico.
3. Il paragrafo 2 non si applica al trasporto di merci pericolose soggetto alle disposizioni della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35).
4. Nel caso dei servizi di trasporto ferroviario di merci, il paragrafo 2 si applica solo se un’impresa ferroviaria di trasporto merci sceglie di divulgare i dati di cui al paragrafo 1 in relazione ad alcuni o a tutti i suoi servizi di trasporto su base volontaria.
5. La web UI comune dell’Unione di cui al paragrafo 1 assicura un’attuazione automatica delle restrizioni e delle limitazioni di accesso di cui al presente articolo secondo quanto specificato dal titolare dei dati.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano né ai servizi di trasporto ferroviario per le forze armate né ad altri servizi di trasporto ferroviario soggetti a misure di sicurezza adottate da uno Stato membro in cui sono effettuati tali servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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