Art. 14

Applicazioni telematiche per la condivisione dei dati

In vigore dal 6 feb 2026
Applicazioni telematiche per la condivisione dei dati 1.   Qualora condivida i dati, o vi conceda l’accesso a norma del presente regolamento, una parte interessata dalle applicazioni telematiche utilizza un’applicazione telematica. Tale applicazione è basata su un’interfaccia per programmi applicativi («API») per la condivisione dei dati da macchina a macchina, o su un’interfaccia utente web («web UI») per la condivisione dei dati da uomo a macchina, a cui l’accesso è consentito a fini di utilizzo come alternativa da un’altra parte interessata dalle applicazioni telematiche. 2.   Ciascuna parte interessata dalle applicazioni telematiche provvede affinché le applicazioni telematiche che utilizza o alle quali consente l’accesso a fini di utilizzo siano conformi alle specifiche di cui al punto 1.7 dell’allegato e garantiscano una condivisione non discriminatoria dei dati. 3.   Due o più parti interessate dalle applicazioni telematiche possono utilizzare congiuntamente un’applicazione telematica o consentirvi congiuntamente l’accesso a fini di utilizzo. 4.   Nei settori della gestione della capacità, della preparazione dei treni e della gestione del traffico, ciascun gestore dell’infrastruttura utilizza un’API e consente l’accesso alla web UI per la propria rete nell’ambito del pacchetto minimo di accesso di cui all’allegato II, punto 1, della direttiva 2012/34/UE. Qualora in uno Stato membro vi sia più di un gestore dell’infrastruttura, tale Stato membro può imporre ai gestori dell’infrastruttura di utilizzare congiuntamente tale API e di consentire congiuntamente l’accesso alle web UI a fini di utilizzo per le proprie reti. In tal caso lo Stato membro interessato nomina un gestore dell’infrastruttura responsabile dell’implementazione congiunta di tali applicazioni telematiche. L’API e le web UI di cui al primo comma del presente paragrafo possono anche essere le applicazioni comuni dell’Unione necessarie per i processi multirete a norma del paragrafo 5. 5.   Per i processi multirete nei settori della gestione della capacità, della preparazione dei treni e della gestione del traffico: (a) i gestori dell’infrastruttura utilizzano congiuntamente un’API comune dell’Unione e consentono congiuntamente l’accesso alle web UI comuni dell’Unione a fini di utilizzo; (b) gli operatori degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci possono utilizzare congiuntamente un’API comune dell’Unione e consentire congiuntamente l’accesso alle web UI comuni dell’Unione a fini di utilizzo. 6.   Per quanto riguarda la gestione dei carri merci e del loro carico, le imprese ferroviarie di trasporto merci possono utilizzare congiuntamente un’API comune dell’Unione e consentire l’accesso alle web UI comuni dell’Unione a fini di utilizzo.
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