Art. 13
Impresa ferroviaria responsabile
In vigore dal 6 feb 2026
Impresa ferroviaria responsabile
1. Qualora un servizio di trasporto ferroviario diretto sia gestito o destinato a essere gestito da più imprese ferroviarie, tali imprese designano una di esse, o un altro soggetto competente stabilito nell’Unione, quale impresa ferroviaria responsabile per l’intero servizio in relazione ai compiti seguenti che fanno parte dei processi di cui all’, paragrafo 1:
(a)
integrazione coerente del numero di identificazione del treno («identificativo di riferimento del treno») con altri identificativi di oggetto conformemente alle specifiche di cui al punto 2.1 dell’allegato;
(b)
coordinamento delle imprese ferroviarie e degli altri richiedenti coinvolti nella gestione della capacità, conformemente alle specifiche di cui al punto 2.3 dell’allegato;
(c)
aggregazione dei dati relativi all’orario passeggeri per tale servizio, conformemente alle specifiche di cui al punto 4.2 dell’allegato, qualora differiscano dall’orario di servizio;
(d)
monitoraggio della circolazione dei carri merci e del relativo carico, conformemente alle specifiche di cui al punto 3.2 dell’allegato;
(e)
integrazione e condivisione dei dati contenuti nella lettera di vettura nel caso di un servizio merci, e ruolo di punto di contatto unico per tale servizio, conformemente alle specifiche di cui al punto 3.1.1 dell’allegato.
2. Le imprese ferroviarie di cui al paragrafo 1 possono distribuire i compiti di cui al paragrafo 1, o parte di essi, a più di un’impresa o di un soggetto competente, ognuno dei quali agisce in qualità di impresa ferroviaria responsabile, in relazione a uno o più compiti per i quali riveste tale responsabilità.
3. Qualora un servizio di trasporto ferroviario diretto, con o senza fermate intermedie, sia gestito o destinato a essere gestito da un’unica impresa ferroviaria, tale impresa è l’impresa ferroviaria responsabile.
4. Un’impresa ferroviaria responsabile, in relazione ai compiti di cui al paragrafo 1, funge da punto di contatto unico per assicurare la coerenza e l’integrazione dei dati condivisi o resi accessibili a norma del presente regolamento dai pertinenti titolari dei dati.
Storico versioni
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