Art. 13 · Impresa ferroviaria responsabile

Art. 13

Impresa ferroviaria responsabile

In vigore dal 6 feb 2026
Impresa ferroviaria responsabile 1.   Qualora un servizio di trasporto ferroviario diretto sia gestito o destinato a essere gestito da più imprese ferroviarie, tali imprese designano una di esse, o un altro soggetto competente stabilito nell’Unione, quale impresa ferroviaria responsabile per l’intero servizio in relazione ai compiti seguenti che fanno parte dei processi di cui all’, paragrafo 1: (a) integrazione coerente del numero di identificazione del treno («identificativo di riferimento del treno») con altri identificativi di oggetto conformemente alle specifiche di cui al punto 2.1 dell’allegato; (b) coordinamento delle imprese ferroviarie e degli altri richiedenti coinvolti nella gestione della capacità, conformemente alle specifiche di cui al punto 2.3 dell’allegato; (c) aggregazione dei dati relativi all’orario passeggeri per tale servizio, conformemente alle specifiche di cui al punto 4.2 dell’allegato, qualora differiscano dall’orario di servizio; (d) monitoraggio della circolazione dei carri merci e del relativo carico, conformemente alle specifiche di cui al punto 3.2 dell’allegato; (e) integrazione e condivisione dei dati contenuti nella lettera di vettura nel caso di un servizio merci, e ruolo di punto di contatto unico per tale servizio, conformemente alle specifiche di cui al punto 3.1.1 dell’allegato. 2.   Le imprese ferroviarie di cui al paragrafo 1 possono distribuire i compiti di cui al paragrafo 1, o parte di essi, a più di un’impresa o di un soggetto competente, ognuno dei quali agisce in qualità di impresa ferroviaria responsabile, in relazione a uno o più compiti per i quali riveste tale responsabilità. 3.   Qualora un servizio di trasporto ferroviario diretto, con o senza fermate intermedie, sia gestito o destinato a essere gestito da un’unica impresa ferroviaria, tale impresa è l’impresa ferroviaria responsabile. 4.   Un’impresa ferroviaria responsabile, in relazione ai compiti di cui al paragrafo 1, funge da punto di contatto unico per assicurare la coerenza e l’integrazione dei dati condivisi o resi accessibili a norma del presente regolamento dai pertinenti titolari dei dati.
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