Art. 12

Aggiornamenti delle specifiche cui è fatto riferimento

In vigore dal 6 feb 2026
Aggiornamenti delle specifiche cui è fatto riferimento 1.   L’Agenzia predispone, pubblica e applica una procedura di gestione del controllo delle modifiche per aggiornare e gestire le specifiche armonizzate cui è fatto riferimento nell’appendice C dell’allegato. 2.   Qualora formuli pareri a norma dell’, paragrafi 2 e 3, o dell’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/796, individuando modifiche che costituiscono metodi accettabili di rispondenza, l’Agenzia propone, se del caso, date di attuazione per la loro applicazione. 3.   L’Agenzia tiene informati gli Stati membri in merito alle proprie attività, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, tramite il comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797.
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