Art. 11

Requisiti in materia di dati specifici della rete

In vigore dal 6 feb 2026
Requisiti in materia di dati specifici della rete 1.   L’Agenzia definisce e pubblica un modello per la raccolta dei requisiti non armonizzati in materia di dati applicati o che le parti interessate dalle applicazioni telematiche intendono applicare nell’ambito della procedura di gestione del controllo delle modifiche di cui all’, paragrafo 1. 2.   Entro il 2 dicembre 2026 ciascun gestore dell’infrastruttura condivide con l’Agenzia, nell’ambito della procedura di gestione del controllo delle modifiche di cui all’, paragrafo 1, i requisiti in materia di dati specifici della rete che esso applica o intende applicare, insieme alla relativa giustificazione, utilizzando il modello di cui al paragrafo 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i gestori dell’infrastruttura sotto la sua responsabilità rispettino le disposizioni di cui al primo comma. 3.   Nell’ambito della procedura di gestione del controllo delle modifiche di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento e sulla base delle informazioni raccolte, l’Agenzia aggiorna, ove giustificato, le specifiche armonizzate corrispondenti di cui all’appendice C dell’allegato del presente regolamento, oppure formula raccomandazioni all’attenzione della Commissione, a norma dell’, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796, in merito all’integrazione di casi specifici nell’ambito della sezione 5 dell’allegato del presente regolamento. 4.   Le parti interessate dalle applicazioni telematiche applicano soltanto i requisiti in materia di dati armonizzati a norma del presente regolamento o elencati come casi specifici.
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