Art. 6

Accesso ai dati per la pianificazione di viaggi dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e ai dati tariffari

In vigore dal 6 feb 2026
Accesso ai dati per la pianificazione di viaggi dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e ai dati tariffari 1.   Ciascuna impresa ferroviaria per il trasporto di passeggeri o, se del caso, l’autorità competente quale definita all’, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o il titolare dei dati, concede l’accesso pubblico e gratuito ai dati di cui ai punti 4.2.1 e 4.4 dell’allegato concernenti, rispettivamente, l’orario passeggeri del servizio di trasporto ferroviario da essa prestato e le corrispondenti condizioni di trasporto. L’accesso è concesso almeno attraverso i punti di accesso nazionali, conformemente alle specifiche e alle condizioni di accesso di cui all’allegato. 2.   Ciascun gestore della stazione o, se del caso, il gestore dell’infrastruttura o un altro soggetto designato da uno di essi o dallo Stato membro, nella sua veste di titolare dei dati, concede l’accesso pubblico e gratuito ai dati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato per quanto riguarda i tempi di coincidenza tra i nodi di accesso. L’accesso è concesso almeno attraverso i punti di accesso nazionali, conformemente alle specifiche e alle condizioni di accesso di cui all’allegato. 3.   Qualora un’impresa ferroviaria per il trasporto di passeggeri o, se del caso, il titolare dei dati abbiano diritti od obblighi sanciti da disposizioni contrattuali in relazione alla concessione dell’accesso ai propri dati tariffari, tale accesso è concesso a tutte le sue tariffe almeno attraverso i punti di accesso nazionali conformemente alle specifiche e alle condizioni di accesso di cui al punto 4.3 dell’allegato. Le condizioni supplementari per l’accesso diretto ai dati e l’uso commerciale degli stessi possono essere concordate su base contrattuale. 4.   Qualora un distributore abbia diritti od obblighi sanciti da disposizioni contrattuali per quanto riguarda l’accesso ai dati relativi alla disponibilità e alla prenotazione dei prodotti ferroviari di un’impresa ferroviaria per il trasporto di passeggeri, anche per quanto riguarda i prezzi dinamici, tale impresa ferroviaria concede l’accesso almeno attraverso un collegamento diretto al proprio sistema di attribuzione, conformemente alle specifiche di cui al punto 4.5 dell’allegato. Le condizioni supplementari per l’accesso diretto ai dati e l’uso degli stessi sono concordate su base contrattuale. 5.   Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi sanciti all’.
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Accesso ai dati per la pianificazione di viaggi dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e ai dati tariffari (Art. 6 Regolamento (UE) 2026/253) — Testo vigente | Portale Normativo