Art. 17

Monitoraggio dell’attuazione

In vigore dal 6 feb 2026
Monitoraggio dell’attuazione 1.   L’Agenzia mette a disposizione un’applicazione web a sostegno della presentazione di relazioni delle parti interessate dalle applicazioni telematiche. Tale applicazione web consente l’importazione automatizzata di dati da applicazioni telematiche utilizzate dalle parti interessate dalle applicazioni telematiche a sostegno delle rispettive relazioni di attuazione. 2.   Fino a quando non sia fornita la prova di conformità delle loro applicazioni telematiche a norma dell’, le parti interessate dalle applicazioni telematiche riferiscono all’Agenzia in modo accurato e trasparente, tramite l’applicazione web automatizzata di cui al paragrafo 1, in merito al loro stato di attuazione e ai loro piani di attuazione ai fini del raggiungimento dei traguardi di cui all’appendice G dell’allegato, nel rispetto delle condizioni seguenti: (a) entro il 2 settembre 2027, ciascun gestore dell’infrastruttura presenta una relazione nei settori seguenti: i) gestione della capacità; ii) preparazione del treno; iii) gestione del traffico; (b) entro e non oltre il 2 marzo 2028: i) ciascuna impresa ferroviaria di trasporto merci presenta una relazione sulla preparazione del treno e la gestione dei carri merci e del relativo carico; ii) ciascun operatore degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci presenta una relazione sulla gestione del traffico; iii) ciascun gestore della stazione presenta una relazione sull’emissione di biglietti ferroviari e le informazioni di viaggio ai passeggeri nel trasporto ferroviario; iv) ciascuna impresa ferroviaria per il trasporto di passeggeri presenta una relazione sulla preparazione del treno, l’emissione di biglietti ferroviari e le informazioni di viaggio ai passeggeri nel trasporto ferroviario. 3.   Le parti interessate dalle applicazioni telematiche coordinano i loro sforzi nell’elaborazione dei propri piani di attuazione. Ciascuno Stato membro sostiene il coordinamento nazionale o delega il compito al punto di contatto nazionale. 4.   L’Agenzia pubblica dati aggregati sullo stato di attuazione e sui piani di attuazione per ciascuno Stato membro e a livello dell’Unione, in relazione alle dimensioni della rete per i gestori dell’infrastruttura e alla quota di mercato delle imprese ferroviarie, espresse rispettivamente in tonnellate/km e passeggeri/km.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2026:253:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo