Art. 17
Monitoraggio dell’attuazione
In vigore dal 6 feb 2026
Monitoraggio dell’attuazione
1. L’Agenzia mette a disposizione un’applicazione web a sostegno della presentazione di relazioni delle parti interessate dalle applicazioni telematiche. Tale applicazione web consente l’importazione automatizzata di dati da applicazioni telematiche utilizzate dalle parti interessate dalle applicazioni telematiche a sostegno delle rispettive relazioni di attuazione.
2. Fino a quando non sia fornita la prova di conformità delle loro applicazioni telematiche a norma dell’, le parti interessate dalle applicazioni telematiche riferiscono all’Agenzia in modo accurato e trasparente, tramite l’applicazione web automatizzata di cui al paragrafo 1, in merito al loro stato di attuazione e ai loro piani di attuazione ai fini del raggiungimento dei traguardi di cui all’appendice G dell’allegato, nel rispetto delle condizioni seguenti:
(a)
entro il 2 settembre 2027, ciascun gestore dell’infrastruttura presenta una relazione nei settori seguenti:
i)
gestione della capacità;
ii)
preparazione del treno;
iii)
gestione del traffico;
(b)
entro e non oltre il 2 marzo 2028:
i)
ciascuna impresa ferroviaria di trasporto merci presenta una relazione sulla preparazione del treno e la gestione dei carri merci e del relativo carico;
ii)
ciascun operatore degli impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci presenta una relazione sulla gestione del traffico;
iii)
ciascun gestore della stazione presenta una relazione sull’emissione di biglietti ferroviari e le informazioni di viaggio ai passeggeri nel trasporto ferroviario;
iv)
ciascuna impresa ferroviaria per il trasporto di passeggeri presenta una relazione sulla preparazione del treno, l’emissione di biglietti ferroviari e le informazioni di viaggio ai passeggeri nel trasporto ferroviario.
3. Le parti interessate dalle applicazioni telematiche coordinano i loro sforzi nell’elaborazione dei propri piani di attuazione. Ciascuno Stato membro sostiene il coordinamento nazionale o delega il compito al punto di contatto nazionale.
4. L’Agenzia pubblica dati aggregati sullo stato di attuazione e sui piani di attuazione per ciascuno Stato membro e a livello dell’Unione, in relazione alle dimensioni della rete per i gestori dell’infrastruttura e alla quota di mercato delle imprese ferroviarie, espresse rispettivamente in tonnellate/km e passeggeri/km.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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