Art. 18
Valutazione della conformità
In vigore dal 6 feb 2026
Valutazione della conformità
1. L’Agenzia fornisce un’applicazione web che consente alle parti interessate dalle applicazioni telematiche di effettuare automaticamente l’autovalutazione dei messaggi individuali.
L’Agenzia pubblica un manuale utente nel quale sono descritte le diverse funzioni delle applicazioni web.
2. Ciascuna parte interessata dalle applicazioni telematiche soggetta agli obblighi in materia di presentazione delle relazioni a norma dell’ procede all’autovalutazione della conformità delle proprie applicazioni telematiche solo in relazione ai dati condivisi, utilizzando l’applicazione web di cui al paragrafo 1 entro i termini di attuazione di cui all’. I messaggi individuali oggetto di autovalutazione sono conformi alla procedura di prova di cui al punto 1.6 dell’allegato e all’appendice D.1 dello stesso.
3. Se i risultati dell’autovalutazione sono positivi, l’applicazione web di cui al paragrafo 1 esegue automaticamente tutte le funzioni seguenti:
(a)
rilascia una dichiarazione, basata su elementi concreti, nella quale è fornita alla parte interessata dalle applicazioni telematiche che ha effettuato l’autovalutazione e all’Agenzia una presunzione di conformità dei messaggi oggetto dell’autovalutazione e delle relative applicazioni telematiche alle disposizioni del presente regolamento;
(b)
compila le informazioni pertinenti associate a questa autovalutazione come stabilito all’appendice D.1, punto 1, dell’allegato;
(c)
genera e pubblica un elenco delle applicazioni telematiche delle quali si presume la conformità.
4. Qualora un’applicazione telematica abbia ricevuto una valutazione della conformità positiva, fornita e pubblicata dall’Agenzia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, tale valutazione rimane valida tranne nel caso in cui vi siano apportate modifiche.
5. Le modifiche di un’applicazione telematica sono oggetto di autovalutazione se hanno un impatto su uno degli aspetti seguenti:
(a)
gli elementi, la struttura o la sequenza dei dati da condividere a norma dell’, paragrafo 3;
(b)
l’attuazione di un’API o di una web UI nuove o aggiornate;
(c)
le misure di cibersicurezza a norma dell’, paragrafo 2.
6. Nel caso di una presunta non conformità giustificata di un’applicazione telematica utilizzata da una parte interessata dalle applicazioni telematiche, o in presenza di dubbi giustificati, l’Agenzia valuta, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, di un organismo dell’Unione, di un ente pubblico o di una parte interessata dalle applicazioni telematiche, la correttezza dell’autovalutazione sulla base delle informazioni pertinenti raccolte a norma del paragrafo 3, lettera b), e conformemente alla procedura di prova di cui all’appendice D.2.
7. L’Agenzia informa il soggetto richiedente e la parte interessata dalle applicazioni telematiche che utilizzano le applicazioni telematiche valutate in merito ai risultati della propria valutazione, che possono essere utilizzati per azioni di follow-up, compresa l’applicazione da parte di un’autorità nazionale preposta alla sicurezza quale definita all’, punto 7, della direttiva (UE) 2016/798, o di altre autorità nazionali responsabili dell’attuazione del presente regolamento.
8. L’Agenzia valuta inoltre la correttezza dell’autovalutazione sulla base delle informazioni compilate in conformità del paragrafo 3, lettera b), per i progetti di applicazioni telematiche per i quali è stato chiesto un contributo finanziario dell’Unione.
L’Agenzia può effettuare tale valutazione, su richiesta, anche per i progetti non soggetti al contributo finanziario dell’Unione in quanto servizio a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 80, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/796.
9. L’Agenzia predispone, pubblica e applica le procedure e i termini per valutare la correttezza dell’autovalutazione per le finalità di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.
Storico versioni
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