Art. 23 · Sviluppi futuri

Art. 23

Sviluppi futuri

In vigore dal 6 feb 2026
Sviluppi futuri Entro il 31 dicembre 2028 l’Agenzia, tenendo conto del lavoro dell’impresa comune «Ferrovie europee» istituita al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2085 e delle specifiche comuni di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento, formula una raccomandazione all’attenzione della Commissione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/796 per l’aggiornamento delle specifiche funzionali e tecniche stabilite nel presente regolamento con gli obiettivi elencati di seguito, effettuando anche una valutazione d’impatto di tale raccomandazione a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/796: (a) riflettere gli sviluppi normativi e tecnici che interessano il sistema ferroviario; (b) convertire l’elenco dei requisiti in materia di dati specifici sulla base di norme nazionali valutate positivamente di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento in specifiche armonizzate, casi specifici o punti in sospeso, a seconda dei casi; (c) chiudere l’elenco dei punti in sospeso di cui all’allegato, appendice B, del presente regolamento; (d) aggiornare i riferimenti alle specifiche di cui all’ del presente regolamento; (e) nell’ambito delle specifiche tecniche di cui all’allegato, appendice C, del presente regolamento, assicurare una transizione adeguata e retrocompatibile dai documenti tecnici di cui al presente regolamento e da altre specifiche compatibili e interoperabili con tali documenti alle pertinenti norme europee di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012.
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