Art. 22

Gruppo di lavoro dell’ERA sulla telematica

In vigore dal 6 feb 2026
Gruppo di lavoro dell’ERA sulla telematica Il gruppo o i gruppi di lavoro istituiti dall’Agenzia a norma del capo 2 del regolamento (UE) 2016/796 assistono l’Agenzia nell’applicazione e nell’ulteriore sviluppo delle specifiche funzionali e tecniche di cui al presente regolamento, in particolare nei compiti dell’Agenzia delineati qui di seguito: (a) assicurare il coordinamento e la cooperazione pertinenti delle parti interessate dalle applicazioni telematiche, per garantire l’attuazione e l’applicazione del presente regolamento; (b) assicurare la cooperazione dei punti di contatto nazionali a livello dell’Unione, nonché l’attuazione armonizzata e coordinata dei loro compiti in tutta l’Unione; (c) monitorare la qualità dei dati di riferimento comuni di cui all’, paragrafo 3; (d) elaborare e gestire il manuale utente di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, e la procedura di cui all’, paragrafo 2, per la presentazione delle richieste di assegnazione dei codici di riferimento; (e) armonizzare, se del caso, i requisiti in materia di dati specifici della rete di cui all’, paragrafo 3; (f) sviluppare e gestire la procedura di cui all’, paragrafo 1, e gestire le specifiche armonizzate pubblicate dall’Agenzia conformemente all’; (g) fornire orientamenti per lo sviluppo di specifiche settoriali a sostegno dell’aggiornamento delle specifiche armonizzate di cui agli ; (h) progettare, attuare, gestire e garantire l’automazione dell’importazione dei dati a sostegno degli obblighi di presentazione delle relazioni di cui all’; (i) gestire le procedure di prova di cui al punto 1.6 dell’allegato e all’appendice D.1 dello stesso; (j) attuare gli sviluppi futuri del presente regolamento di cui all’; (k) agevolare lo scambio e la raccolta delle migliori prassi delle parti interessate dalle applicazioni telematiche a livello dell’Unione; (l) riflettere sulla necessità di un’azione di follow-up da parte dell’Agenzia, della Commissione o degli Stati membri, se del caso; (m) definire l’attuazione di azioni di follow-up a seguito dei riscontri forniti dai gruppi di lavoro e contribuirvi; (n) individuare e preparare temi strategici relativi alla digitalizzazione del sistema ferroviario, che hanno un impatto sul sottosistema «applicazioni telematiche», da discutere in un contesto politico più ampio; (o) presentare una relazione alla Commissione a norma dell’.
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