Art. 9

Piani nazionali di diversificazione per il gas naturale

In vigore dal 26 gen 2026
Piani nazionali di diversificazione per il gas naturale 1.   Ogni Stato membro elabora un piano che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione dell’approvvigionamento di gas («piano nazionale di diversificazione per il gas naturale») al fine di interrompere tutte le importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa entro i termini a norma degli . 2.   I piani nazionali di diversificazione del gas naturale comprendono tutti gli elementi seguenti: a) le informazioni disponibili sul volume delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nell’ambito di contratti di fornitura in essere; b) una chiara descrizione delle misure di sostegno in vigore e previste a livello nazionale per sostituire il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e, se disponibili, le opzioni previste per le forniture e le rotte di approvvigionamento alternative. Tali misure possono includere l’uso della piattaforma AggregateEU istituita a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2024/1789, misure di sostegno agli sforzi di diversificazione delle imprese energetiche, la cooperazione in gruppi regionali quali il gruppo ad alto livello sull’interconnessione energetica nell’Europa centrale e sudorientale, l’individuazione di alternative alle importazioni di gas naturale attraverso l’elettrificazione, la sufficienza energetica, misure di efficienza energetica, la promozione della produzione di biogas, biometano e idrogeno pulito, la diffusione delle energie rinnovabili, misure volontarie di riduzione della domanda o possibilità per gli altri Stati membri di facilitare la diversificazione dell’approvvigionamento; c) l’individuazione di eventuali ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli. 3.   Entro il 1o marzo 2026 gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi piani di diversificazione nazionale per il gas naturale utilizzando il modello che figura nell’allegato I. 4.   La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l’attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale, anche fornendo migliori pratiche e assistenza tecnica. Durante il periodo di transizione per i contratti di fornitura in essere di cui all’ del presente regolamento, la Commissione si coordina con gli Stati membri riguardo ai loro sforzi di diversificazione per individuare fonti di approvvigionamento alternative. Nuove forniture potrebbero altresì compensare la perdita di ricavi facendo ricorso alle infrastrutture esistenti precedentemente utilizzate per il transito del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale. Sulla base dei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale, la Commissione valuta l’attuazione dell’eliminazione progressiva del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e fornisce la sua valutazione al gruppo di coordinamento del gas, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1938.
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