Art. 11

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938

In vigore dal 26 gen 2026
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938 Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato: 1) all’, sono aggiunti i punti seguenti: «33) “clausola take or pay”, una disposizione contrattuale che obbliga l’acquirente a prendere in consegna o, in alternativa, a pagare per un dato quantitativo minimo di gas entro un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal fatto che il gas sia effettivamente ricevuto; 34) “clausola deliver or pay”, una disposizione contrattuale che obbliga il venditore a pagare una sanzione pecuniaria contrattuale in caso di mancata consegna del gas.» ; 2) l’, paragrafo 6, è così modificato: a) al primo comma è aggiunta la lettera seguente: «c) alla Commissione e alle autorità competenti interessate le seguenti informazioni relative ai contratti di fornitura di gas per il gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa: i) le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); ii) informazioni sui quantitativi da fornire e ricevere, comprese eventuali flessibilità nell’ambito delle clausole take or pay o deliver or pay; iii) i calendari di consegna (GNL) o i programmi di trasporto (gas da gasdotto); iv) eventuali flessibilità contrattuali relative ai quantitativi contrattuali annuali, compresi i quantitativi di reintegro; v) le condizioni per la sospensione o la cessazione delle consegne di gas, comprese le disposizioni in materia di forza maggiore; vi) informazioni sul diritto che disciplina il contratto e sul meccanismo arbitrale scelto; vii) gli elementi fondamentali di altri accordi commerciali che sono pertinenti per l’esecuzione del contratto di fornitura di gas, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi. (*1)  Regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 gennaio 2026, relativo all’abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell’abbandono graduale delle importazioni di petrolio russo, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (GU L, 2026/261, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/261/oj).»;" b) sono aggiunti i commi seguenti: «Le informazioni di cui alla lettera c) del primo comma sono fornite entro il 4 marzo 2026 e per ciascun contratto in formato disaggregato, compresi i passaggi del testo pertinenti nella loro interezza, escluse le informazioni relative ai prezzi, in particolare quando la piena conoscenza della formulazione delle disposizioni contrattuali è fondamentale per la valutazione della sicurezza dell’approvvigionamento di gas o quando talune disposizioni contrattuali sono interconnesse. I prestatori di servizi dei terminali GNL forniscono alla Commissione informazioni relative ai servizi prenotati dai clienti della Federazione russa o dai clienti controllati da imprese della Federazione russa, inclusi i servizi oggetto del contratto, le quantità interessate e la durata del contratto.» ; 3) all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione monitora continuamente l’esposizione del sistema energetico dell’Unione alle forniture, anche tramite paesi terzi, di gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, in particolare sulla base delle informazioni notificate alla Commissione e alle autorità competenti conformemente all’, paragrafo 6, lettera c). La Commissione valuta l’attuazione dell’eliminazione progressiva del gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa a norma del regolamento (UE) 2026/261 a livello nazionale, regionale e dell’Unione sulla base dei piani nazionali di diversificazione per il gas di cui all’ di tale regolamento e comunica la sua valutazione al gruppo di coordinamento del gas. Sulla base della valutazione di cui al terzo comma, la Commissione pubblica una relazione annuale in cui fornisce una panoramica completa dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’attuazione dei rispettivi piani nazionali di diversificazione per il gas. Se del caso, entro tre mesi dall’invio di un piano nazionale di diversificazione per il gas, la Commissione può formulare una raccomandazione che individua possibili azioni e misure per garantire una diversificazione sicura dell’approvvigionamento di gas e una tempestiva eliminazione del gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. A seguito di tale raccomandazione, lo Stato membro interessato aggiorna il suo piano nazionale di diversificazione per il gas entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione.».
Storico versioni

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