Art. 12
Segreto professionale
In vigore dal 26 gen 2026
Segreto professionale
1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse conformemente al presente regolamento sono soggette ai requisiti in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo.
2. L’obbligo di segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità coinvolte nell’attuazione del presente regolamento e alle persone fisiche o giuridiche cui le autorità pertinenti hanno delegato i propri poteri, tra cui revisori dei conti ed esperti incaricati da tali autorità.
3. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.
4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità pertinenti o gli Stati membri, a norma del presente regolamento, relativamente ad aspetti commerciali o operativi o ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità pertinente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate, quando la divulgazione è richiesta in base alle disposizioni stabilite dal diritto dell’Unione o nazionale o è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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