Art. 4

Esenzione temporanea per i contratti di fornitura in essere

In vigore dal 26 gen 2026
Esenzione temporanea per i contratti di fornitura in essere 1.   Il divieto di cui all’, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 17 giugno 2026 e il divieto di cui all’, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 25 aprile 2026 laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione che le pertinenti importazioni sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 5 del presente articolo. 2.   Il divieto di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, si applica a decorrere dal 30 settembre 2027, laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione che le pertinenti importazioni sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 5 del presente articolo. Qualora individui il rischio che uno Stato membro non raggiunga l’obiettivo di riempimento per il 2027 per lo stoccaggio sotterraneo a norma dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2017/1938, tenendo conto delle circostanze relative al rischio di mancato raggiungimento dell’obiettivo, la Commissione conferma tale rischio mediante una decisione di esecuzione entro il 15 settembre 2027. Nel caso in cui la Commissione adotti una decisione di esecuzione a norma del secondo comma del presente paragrafo, il divieto di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento si applica solo a decorrere dal 1o novembre 2027 in tale Stato membro laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione che le pertinenti importazioni sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a lungo termine di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e il gruppo di coordinamento del gas istituito dall’ del regolamento (UE) 2017/1938. 3.   Il divieto di cui all’, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027 laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione che le pertinenti importazioni sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 5 del presente articolo. 4.   Il divieto di cui all’ si applica a decorrere dal 30 settembre 2027 o, qualora la Commissione abbia adottato una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 2, del presente articolo a decorrere dal 1o novembre 2027, laddove si possa dimostrare alle autorità competenti per l’autorizzazione: a) che le importazioni pertinenti sono effettuate nell’ambito di un contratto di fornitura a breve termine con consegna a un paese senza sbocco sul mare, che è necessario per adempiere al contratto di fornitura a lungo termine di cui alla lettera b), e b) che esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna a un paese senza sbocco sul mare per l’importazione di gas da gasdotto: i) che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, a meno che la modifica non sia prevista dal paragrafo 5 del presente articolo; ii) che riguarda forniture di gas originario della Federazione russa o esportate, direttamente o indirettamente, dalla Federazione russa; e iii) la cui consegna presso il punto di consegna originale a una frontiera tra l’Unione e un paese terzo non può più essere effettuata. 5.   Le esenzioni temporanee di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche ai contratti di fornitura in essere con le modifiche seguenti: a) riduzione dei quantitativi contrattuali; b) riduzione dei prezzi e diritti; c) modifica delle clausole di riservatezza; d) modifica delle procedure operative, quali le procedure di comunicazione; e) cambi di indirizzo delle parti contraenti; f) trasferimenti di obblighi contrattuali tra imprese affiliate; g) modifiche richieste da procedure giudiziarie o arbitrali; o h) per i paesi senza sbocco sul mare, modifiche tra punti di consegna nazionali. 6.   I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non superano i quantitativi contrattuali.
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