Art. 6
Monitoraggio e comunicazione effettivi
In vigore dal 26 gen 2026
Monitoraggio e comunicazione effettivi
1. Le autorità doganali e, se del caso, le autorità competenti, le autorità di regolazione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Procura europea (EPPO) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) garantiscono l’effettivo monitoraggio delle disposizioni del capo II, e se necessario si avvalgono appieno dei loro poteri di esecuzione, e cooperano strettamente con le altre autorità nazionali competenti, le autorità di altri Stati membri, le autorità dell’Unione e la Commissione
2. Nell’esercizio delle loro competenze, le autorità competenti per l’autorizzazione e le autorità doganali prestano attenzione all’applicazione nei punti di interconnessione, negli impianti GNL o nei gasdotti di transito in cui il rischio di elusione è elevato, ad esempio nel caso in cui le importazioni arrivino da paesi terzi che commerciano anche gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o che esportano gas naturale da impianti di produzione parzialmente di proprietà di imprese della Federazione russa. Utilizzando il meccanismo di cooperazione tra autorità a norma dell’, le autorità adattano le loro priorità di applicazione ove necessario per affrontare le potenziali pratiche di elusione individuate durante l’attuazione del presente regolamento. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, monitora i volumi totali di gas naturale importato attraverso paesi terzi al fine di valutare i potenziali rischi di elusione degli .
Storico versioni
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